Cessa l’obbligo dell’assegno di divorzio se il coniuge beneficiario intraprende una nuova convivenza?
Cessa l’obbligo dell’assegno di divorzio se il coniuge beneficiario intraprende una nuova convivenza?
La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Suprema Corte in relazione all’applicazione dell’art. 5, 10° comma della legge n. 898 del 1970, che afferma la perdita del diritto all’assegno di divorzio in caso di nuove nozze, anche alle ipotesi di formazione di una nuova famiglia di fatto (intesa quale nucleo formato da persone stabilmente conviventi con legami affettivi duraturi).
Quale la funzione dell’assegno di divorzio?
L’art. 5, 6° comma legge n. 898 del 1970 si concentra sull’ “an” dell’assegno riferendolo all’assenza di mezzi adeguati e sul “quantum” elencando vari criteri di commisurazione utili al fine di misurare l’adeguatezza dei redditi.
Quale parametro è utilizzato per misurare l’adeguatezza dei redditi?
Le Sezioni Unite della Suprema Corte nel 1990 avevano accolto la tesi perequativa attribuendo al coniuge il diritto di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
La sentenza Lamorgese nel 2017 muta il parametro di riferimento assegnando all’assegno di divorzio funzione assistenziale. L’adeguatezza, in tal caso, va valutata in base alla fruizione di un tenore di vita autonomo, libero e dignitoso rispetto ai criteri equitativi.
Anche tale impostazione è superata essendo sopito il dibattito tra funzione perequativa e assistenziale a favore della tesi compensativa. Si parte dal presupposto che l’art. 5, 6° comma detta tutta una serie di criteri tra cui quello più importante riguarda il contributo alla condizione familiare e alla formazione del patrimonio dell’altro.
Il giudice, dunque, deve verificare due aspetti:
- l’esistenza della situazione di squilibrio;
- la causa della sperequazione se imputabile alle forzose rinunce avente causa nel matrimonio.
Cessa l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento se il beneficiario passa a nuove nozze?
Sì, come previsto dalla legge del 1970.
Cosa accade se il beneficiario instaura una convivenza di fatto?
In tal caso la questione è ampiamente dibattuta. Sulla stessa, infatti, sono state chiamate a pronunciarsi le Sezioni Unite.
Da un lato c’è un modello che si ispira al matrimonio che, però, tale non è per la differente disciplina.
Bisogna verificare il perimetro applicativo dell’art. 5 legge n. 898 del 1970 che si riferisce espressamente alle nuove nozze.
L’art. 5,10° comma legge n. 898 del 1970 preclude l’estinzione dell’obbligo di versare l’assegno di divorzio anche in ipotesi di mera convivenza?
Prima di fornire un’adeguata risposta al quesito formulato è opportuno riflettere sul fondamento logico- giuridico della disposizione.
In tale ottica il nuovo matrimonio recide il vincolo e perde senso la solidarietà post- coniugale.
Due le prospettive che si aprono:
- se si paragona la famiglia di fatto al matrimonio l’ambito dell’art. 5, 10° comma va esteso ad entrambe le ipotesi;
- facendo leva su una logica meramente formalistica l’art. 5, 10° comma non può applicarsi. L’instaurazione di una famiglia di fatto può influire sull’obbligo anche se non automaticamente, ma con verifica in concreto. In tal modo solo se la creazione della famiglia di fatto sana la situazione di squilibrio e iniquità cessa l’obbligo di versare l’assegno.
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